martedì 17 maggio 2016

Ginevra / art 96.3

Movimenti di liberazione nazionale
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I movimenti di liberazione nazionale sono soggetti di diritto internazionale qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione.
Il compito di procedere al riconoscimento dei movimenti di liberazione nazionale spetta in via generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ad un movimento di liberazione nazionale viene riconosciuto - tra gli altri - il diritto di usare la forza contro l'oppressore, e di combattere la cosiddetta guerra di liberazione per l'ottenimento dell'indipendenza. Il movimento di liberazione nazionale necessita di una qualche forma di organizzazione, ovvero di una qualsiasi struttura: questa è legittimata ad agire a suo nome sul piano internazionale.

L'articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 dispone infatti che i popoli, come tutti i soggetti di diritto internazionale (ivi compresi i Movimenti di Liberazione Nazionale), devono disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali.
Gli scopi[modifica | modifica wikitesto]

Vengono pertanto riconosciuti a motivo dei loro scopi, quali:
la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale;
la lotta per liberarsi da un regime razzista;
la lotta per liberarsi da un'occupazione straniera.
Le motivazioni[modifica | modifica wikitesto]

Un movimento di liberazione nazionale agisce in nome di un intero popolo; come aggregato organizzato di individui diviene destinatario legittimo delle norme del diritto internazionale; il più delle volte trattasi di un gruppo di esseri umani uniti da vincoli:
etnici;
religiosi;
culturali;
storici.
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Art. 96 Relazioni convenzionali a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo 
1. 1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si 
applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 
2. 2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo 
resteranno nondimeno vincolate da quest’ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal 
presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. 
3. 3. L’autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un’Alta Parte contraente in un conflitto 
armato del carattere indicato all’articolo 1 paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il 
presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. 
Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i 
seguenti effetti: 
a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte 
in conflitto; 
b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle 
Convenzioni e del presente Protocollo; 
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto. 

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Centro Studi per la Pace

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