sabato 7 maggio 2016

O.N.U. - NEW YORK 16 DICEMBRE 1966


O.N.U. - PATTO INTERNAZIONALE RIFERITO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI - NEW YORK 16 DICEMBRE 1966

(Ratificato dall’italia undici anni dopo, con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)


Parte Prima 
Articolo 1 
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. 
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 
(il Popolo Sardo è detentore di tali diritti) 
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. 
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 
(il Popolo Sardo è detentore di tali diritti) 
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. 
(l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Sardo)

Parte Seconda 
Articolo 2 
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 
(l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione). 
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore.



Nessun commento:

Posta un commento